ARCHIVIOMediazione civile: l’Anpar «pungola» gli avvocati

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mediazionecivile

Dall’ufficio stampa dell’Anpar riceviamo e pubblichiamo: «Rispettate le attese fortemente volute dall’ANPAR. Nella riforma forense recentemente approvata dal Senato in merito alla controversie stragiudiziali (mediazione civile e commerciale compresa) si e’ tenuto conto che le parti in lite “possono” richiedere prestazione di consulenza ed assistenza agli avvocati”.

 

Una vera manna dal cielo questa norma per i mediatori, perche’ nel caso in cui la parte o le parti chiamate a mediare non siano in grado di ottenere autonomamente i risultati desiderati potranno farsi assistere o chiedere consiglio ad un avvocato. E’ stata dunque lasciata libera la volonta’ delle parti di partecipare da solo alla mediazione e non di essere “obbligatoriamente costretta a servirsi di un legale”, come paventato in prima una prima stesura della norma.

“Questo e’ un risultato che ci fa onore che abbiamo fortemente voluto – dice Pecoraro presidente dell’associazione nazionale per la l’arbitrato e la conciliazione, dal 1995, unica associazione regolamentata ai sensi della Direttiva europea del 7 settembre 2005 e e dell’art. 26 della legge n. 206/2007 a rappresentare i mediatori civili e commerciali alla relativa piattaforma di Bruxelles. Con questa norma, gli avvocati non hanno piu’ alibi da contrapporre alla mediazione se hanno a cuore veramente gli interessi dei propri clienti. Questa norma tra l’altro, si adatta benissimo anche a quanto previsto dall’art. 55/bis del codice deontologico forense. Infatti, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, un nuovo decreto legislativo disciplinera’ le societa’ tra Avvocati, i quali dovranno limitarsi a un unico campo o materia di studio:
o essere societa’ di mediatori o di avvocati. Il decreto legislativo, sara’ emanato sulla base della delega conferita al Governo per disciplinare l’esercizio della professione forense in forma societaria; tra i suoi principi e criteri direttivi, la previsione che l’esercizio della professione forense in tale forma sia consentito esclusivamente a societa’ di persone, a societa’ di capitali o societa’ cooperative i cui soci siano Avvocati iscritti all’Ordine. Tra gli altri criteri direttivi della delega, l’impossibilita’ di far parte di piu’ di una societa’, l’inammissibilita’ di estranei negli organi di gestione, la responsabilita’ disciplinare, la qualificazione dei redditi prodotti dalla societa’ come redditi di lavoro autonomo, l’esclusione della societa’ come attivita’ di impresa e dunque l’esclusione dall’assoggettamento e dalla procedura fallimentare». 

Ufficio stampa
AIANNO

Redazione Eolopress

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