MercatoStipendio: addio ai contanti, dal 1 luglio scattano sanzioni

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Conto alla rovescia per datori di lavoro o committenti che, dal primo luglio, non potranno più corrispondere la retribuzione con denaro contante direttamente al lavoratore, “qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”.

E’ quanto stabilisce il comma 911 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio (27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 dicembre, per combattere gli abusi contro i lavoratori, e l’obbligo di pagamento delle retribuzioni tramite bonifico bancario o postale, accredito in c/c o assegno al lavoratore. La firma della busta paga non costituisce prova del pagamento dello stipendio.
Dal prossimo 1° luglio, quindi, ogni datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione, “nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:  bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento – ricorda la legge – s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni”.

La normativa è valida per tutti i tipi di contratto anche per quelli a termine, part-time, lavoro a chiamata, (escluso lavoro domestico).
Al datore di lavoro o committente che viola il divieto” si legge nel comma 913, “si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro (con possibilità di riduzione a 1.667 euro).

 

Redazione Eolopress

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