ARCHIVIOContraffazione, la dicitura “Falso d’autore” non è più un escamotage

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Profumi falso dautore

NAPOLI- Non basta la dicitura ”falso d’autore” per poter commercializzare un prodotto simile all’ originale, un fenomeno che si e’ diffuso negli ultimi tempi soprattutto nel settore della vendita dei profumi. L’espressione infatti rappresenta ”un marchio illecito perche’ evoca la contraffazione presentandola come se fosse un’attivita’ legittima cosi’ ingannando il pubblico”.

 

 

Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli in una sentenza depositata il 14 gennaio che contrasta la vendita alla luce del sole di questi prodotti con il ricorso all’escamotage di dichiararne la falsita’. Soddisfazione per l’esito della vicenda giudiziaria è stata espressa da Indicam, istituto per la lotta alla contraffazione: ”Tale sentenza – si legge in una nota dell’Istituto, presieduto da Carlo Guglielmi – pone finalmente termine a una pratica illecita condotta da anni da diversi fabbricanti dell’area del casertano e del napoletano, con diffusione nell’intero paese e all’estero, che finora avevano frapposto ogni sorta di cortina di fumo giuridica e logistica agli interventi delle forze dell’ ordine e della magistratura”.

“Si tratta dunque di un precedente estremamente importante – commenta Cesare Galli, docente di diritto industriale che nella causa ha sostenuto le ragioni contro la contraffazione – perche’ riconosce a chiare lettere l’illiceita’ di tutte le forme di agganciamento anche non confusorio ai marchi originali e considera in sé‚ illeciti gli ‘strumenti’, compresa la registrazione di ‘marchi-civetta’, tipo i famosi “Replica”, attraverso i quali i contraffattori cercano di far passare per legittima la loro attività. Ed è chiaro che a questo precedente dovrà attenersi anche l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, rifiutando la registrazione di marchi formati in modo analogo”.

Redazione Eolopress

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